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Ordinanza — n. 20081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of intent and illegality of police justification denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the denial of a justification cause under Article 393-bis of the Penal Code lacked intent and was illegal. The court ruled that these arguments merely repeated criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Appeals based on arguments already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible as they constitute mere repetitions of censure.

Parole chiave

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Article 393-bis Penal Code Justification Cause Inadmissible Appeal Repetition of Arguments Court of Cassazione Police Legitimacy Criminal Procedure obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'Angelo Lorenzo, nato a Marino il 2/7/1996 avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza del dolo e della illegittimità del diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione delle fonti di prova e del rilievo scriminante che, nella prospetta2:ione difensiva, andava ricondotto all'antefatto - costituito dalle ragioni che avevano determinato il controllo dei carabinieri - e, pertanto, suppostamente ingiusto, a fronte di un'attività di polizia legittima e affatto arbitraria;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. FAI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigli relatore Il Pr idente Emilia Anna dirdano Giorcdjo Fidelbo DEPOS