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Ordinanza — n. 20080/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of intent for non-prosecution cause due to prior merit judgment analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in denying the application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the act lacked intent. The court rejected this, noting the arguments were merely reiterations of criticisms already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based on reiteration of criticisms already examined by the trial court are inadmissible if the lower court's evaluation of the gravity of the conduct and the presence of intent is not illogical.

Parole chiave

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non-prosecution cause Article 131-bis lack of intent inadmissible appeal reiteration of arguments physical aggression court costs grave intralcio alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Casagrande Elvis, nato a Trieste il 4/4/1968 avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza de ll dolo e della illegittimità del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione della gravità del fatto perché costituito da un mero sfogo dell'imputato, in occasione della elevazione della contravvenzione, conclusione *attesa dalla Corte di merito con valutazioni, non illogiche e pertanto non censurabili in questa sede, avuto riguardo alla concreta gravità della condotta, sfociata in un'aggressione fisica ad uno degli agenti; t Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglie elatore Il Pre idente Emilia Ann G, ano Giorgi Fidelbo I