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Ordinanza — n. 20078/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elena Pisanò inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism rules, but the court found her grievances were merely factual complaints rather than legal arguments. Consequently, the court ruled that the lower court correctly addressed the issue of social danger and prior convictions, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or mere complaints without new legal grounds are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Factual Grievances Recidivism Application Social Danger Assessment Procedural Costs Cassa delle Ammende esame di merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pisanò Elena, nata a Lecce il 9/8/1954 avverso la sentenza del 22/2/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputata e a fronte di pena determinata nel minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iiP)ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere rei Il Pr idente Emilia Anna Gio Giord Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 G 2