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Ordinanza — n. 20077/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20077/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cirasino Francesco, nato a Cisternino il 21/7/1983 avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia penitenziaria addetto alla scorta per ottenere che si dirigesse e fermasse presso un ospedale diverso da quello indicato come luogo di ricovero;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cirasino Francesco, nato a Cisternino il 21/7/1983 avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia penitenziaria addetto alla scorta per ottenere che si dirigesse e fermasse presso un ospedale diverso da quello indicato come luogo di ricovero;

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia non comprovata minaccia alla sicurezza pubblica prova del rischio persecuzione pericolo di fuga reato di pericolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cirasino Francesco, nato a Cisternino il 21/7/1983 avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia penitenziaria addetto alla scorta per ottenere che si dirigesse e fermasse presso un ospedale diverso da quello indicato come luogo di ricovero;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condka del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Prép dente Emilia Anna Gkrdà1no Giortiib Fidelbo DEPOSITATA IN CANCEI,LERii 23 1i01