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Ordinanza — n. 20076/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20076/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cacitti Giuseppe, nato a Trieste il 21/9/1987 avverso la sentenza del 20/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito al nesso di connessione tra la condotta e il compimento dell'atto di ufficio e la portata lesiva dell'onore e del decoro del pubblico ufficiale delle frasi proferite;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cacitti Giuseppe, nato a Trieste il 21/9/1987 avverso la sentenza del 20/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito al nesso di connessione tra la condotta e il compimento dell'atto di ufficio e la portata lesiva dell'onore e del decoro del pubblico ufficiale delle frasi proferite;

Parole chiave

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atto che arreca pregiudizio minaccia all'ordine pubblico responsabilità del funzionario ingiuria espressioni sconvenienti reati contro i doveri d'ufficio e professionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cacitti Giuseppe, nato a Trieste il 21/9/1987 avverso la sentenza del 20/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito al nesso di connessione tra la condotta e il compimento dell'atto di ufficio e la portata lesiva dell'onore e del decoro del pubblico ufficiale delle frasi proferite;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglierelatore Il Pre idente 1: Emilia Anna no Giorgi Fidelbo DEPOSI TA IN CA FLIERIA 2 3 MA