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Ordinanza — n. 20075/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; appellate court properly evaluated evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Macchitella Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding the crime of false accusation and misapplied mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting the appellate court had adequately examined the need for investigations into the falsity of documents and the lack of evidence for resipiscence or civil compensation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms of evidence evaluation or sentencing without specific positive elements are inadmissible when the lower court has already provided a reasoned assessment of the facts and circumstances.

Parole chiave

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generic appeal grounds false accusation crime evidence evaluation mitigating circumstances inadmissible appeal court costs criminal procedure violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Macchitella Roberto, nato a Ostuni il 12/9/1984 i_Cc CfT avverso la sentenza del 22/3/2021 della Corte di appello di visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della sussistenza delle idoneità della condotta - adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la denuncia e la produzione documentale avevano comportato la necessità di indagini, volte ad accertare la veridicità delle scritture della cui falsità l'imputato aveva accusato i professionisti incaricati di fargli conseguire la iscrizione come ditta individuale;analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena, applicata peraltro nel minimo edittale, diniego giustificato dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione e in assenza di comportamenti suscettibili di essere apprezzati come segno di resipiscenza o il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere es Il Pr idente Emilia Anna Gio Gi