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Ordinanza — n. 20074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costantini Giulio, nato a Mantova il 23/6/1967 avverso la sentenza del 25/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di c:olpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato - adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello; 4, analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione con conclusioni che non sono invalidate da il motivi di ricorso che, peraltro, richiamano i precedenti penali dell'imputato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costantini Giulio, nato a Mantova il 23/6/1967 avverso la sentenza del 25/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di c:olpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato - adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello; 4, analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione con conclusioni che non sono invalidate da il motivi di ricorso che, peraltro, richiamano i precedenti penali dell'imputato;

Parole chiave

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criminalità persistente motivi di cassazione circostanza attenuante atti sessuali ricorso per cassazione reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costantini Giulio, nato a Mantova il 23/6/1967 avverso la sentenza del 25/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di c:olpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato - adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello; 4, analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione con conclusioni che non sono invalidate da il motivi di ricorso che, peraltro, richiamano i precedenti penali dell'imputato;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila ,euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P idente Emilia Anna Giord0 Gioo Fidelbo D SI TATA IN CAN