Ordinanza — n. 20073/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Criscuolo Domenico, nato a Napoli il 24/6/1973 avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen. in ragione della valutazione di circostanze di fatto di cui il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 20073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen. in ragione della valutazione di circostanze di fatto di cui il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Criscuolo Domenico, nato a Napoli il 24/6/1973 avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen. in ragione della valutazione di circostanze di fatto di cui il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere rela re Il Pre idente Emilia Anna Gior Giorgio Fidelbo DEPOSI fd4h. IN CANCEi.1 Thi 23 A6)