Ordinanza — n. 20072/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trabellssi Yassin, nato in Tunisia il 19/9/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati non essendo intervenuta la dedotta prescrizione del reato di cui all'art. 337,.commesso il 12 marzo 2014, nelle more della decisione di appello poiché, a fronte di sentenza di primo grado del 13 marzo 2014, risulta emesso, il 22 gennaio 2020 (quindi prima della decorrenza dei sei anni, a valere quale termine interfasico) il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 7 aprile poi differita, con sospensione dei termini di prescrizione, per i noti decreti in materia di rinvio causa Covid, al 17 novembre 2020; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337,.commesso il 12 marzo 2014, nelle more della decisione di appello poiché, a fronte di sentenza di primo grado del 13 marzo 2014, risulta emesso, il 22 gennaio 2020 (quindi prima della decorrenza dei sei anni, a valere quale termine interfasico) il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 7 aprile poi differita, con sospensione dei termini di prescrizione, per i noti decreti in materia di rinvio causa Covid, al 17 novembre 2020; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trabellssi Yassin, nato in Tunisia il 19/9/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati non essendo intervenuta la dedotta prescrizione del reato di cui all'art. 337,.commesso il 12 marzo 2014, nelle more della decisione di appello poiché, a fronte di sentenza di primo grado del 13 marzo 2014, risulta emesso, il 22 gennaio 2020 (quindi prima della decorrenza dei sei anni, a valere quale termine interfasico) il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 7 aprile poi differita, con sospensione dei termini di prescrizione, per i noti decreti in materia di rinvio causa Covid, al 17 novembre 2020; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere relator Pr ente Emilia Anna Giordayio Giorgc Fidelbo DEPOSETATA