Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20072/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trabellssi Yassin, nato in Tunisia il 19/9/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati non essendo intervenuta la dedotta prescrizione del reato di cui all'art. 337,.commesso il 12 marzo 2014, nelle more della decisione di appello poiché, a fronte di sentenza di primo grado del 13 marzo 2014, risulta emesso, il 22 gennaio 2020 (quindi prima della decorrenza dei sei anni, a valere quale termine interfasico) il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 7 aprile poi differita, con sospensione dei termini di prescrizione, per i noti decreti in materia di rinvio causa Covid, al 17 novembre 2020; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337,.commesso il 12 marzo 2014, nelle more della decisione di appello poiché, a fronte di sentenza di primo grado del 13 marzo 2014, risulta emesso, il 22 gennaio 2020 (quindi prima della decorrenza dei sei anni, a valere quale termine interfasico) il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 7 aprile poi differita, con sospensione dei termini di prescrizione, per i noti decreti in materia di rinvio causa Covid, al 17 novembre 2020; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive difetto formale di procedura impedimento processuale ammende per infrazione procedurale inosservanza del termine procedimento in contumacia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trabellssi Yassin, nato in Tunisia il 19/9/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati non essendo intervenuta la dedotta prescrizione del reato di cui all'art. 337,.commesso il 12 marzo 2014, nelle more della decisione di appello poiché, a fronte di sentenza di primo grado del 13 marzo 2014, risulta emesso, il 22 gennaio 2020 (quindi prima della decorrenza dei sei anni, a valere quale termine interfasico) il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 7 aprile poi differita, con sospensione dei termini di prescrizione, per i noti decreti in materia di rinvio causa Covid, al 17 novembre 2020; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere relator Pr ente Emilia Anna Giordayio Giorgc Fidelbo DEPOSETATA