Ordinanza — n. 20071/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Maharzi Fatima, nata in Marocco il 1/1/1969 avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso che contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Maharzi Fatima, nata in Marocco il 1/1/1969 avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso che contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag.
4) con la quale la Corte ha disatteso la richiesta evidenziando la gravità dei fatti, risoltisi in più condotte illecite avendo l'imputata commesso anche i reati di oltraggio e cagionato l'interruzione di pubblico servizio dell'istituto scolastico teatro dei fatti e i plurimi precedenti penali dell'imputata, argomenti con i quali la ricorrente non si confronta limitandosi a denunciaréla insussistente omissione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Emilia Anna Gi ano Giorg Fidelbo DEPOSITATA IN CAtpel_