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Ordinanza — n. 20009/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing request under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20009/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the sentencing request rather than the sentence itself. The appellant argued for non-punishment under specific articles, but the court held that such appeals are restricted to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected under the special provisions of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second part of the Code of Criminal Procedure: Appeals against sentencing requests are inadmissible if they do not concern the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Sentencing Request Inadmissible Appeal De Plano Rejection Non-Punishment Defense motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, second part of the Code of Criminal Procedure
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINA PERICLE nato a CHIARI il 10/12/1971 avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ly`'`I FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Maina Pericle impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di evasione.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni in ordine agli artt. 129 e 131-bis cod. pen. nella parte in cui non gli sarebbe stata applicata la citata causa di non punibilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere relatore Il Pr idente Antonio Costantini Angel stanzo - DEPOSITATA IN CANCELLU:-qA