Ordinanza — n. 20002/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERBINO SANTI nato a MESSINA il 20/08/1965 GIAIMIS ROSA ANGELA nato a SPADAFORA il 25/01/1965 GIAIMIS GIOVANNI nato a MILAZZO il 12/08/1965 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 9.4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gerbino Santi, Giaimis Rosa Angela e Giaimis Giovanni; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso si caratterizzano tutti per estrema genericità senza che gli stessi presentino, per le plurime questioni dedotte (prescrizione, motivazione, procura del difensore, fallimento della parte, necessaria rinnovazione della prova) la necessaria articolazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che con riferimento alla parte della decisione che ritiene essere stati accertati gli elementi a sostegno dei fatti che depongono per la responsabilità civile quale conseguenza dei reati in ordine ai quali non era stata presentata impugnazione del Pubblici ministero, il motivo si presenta declinato in fatto nella parte in cui, ancora una volta in forma generica, attinge a dati processuali adeguatamente apprezzati dalla Corte di appello che ha valutato, con motivazione completa e logica, non essere necessaria una rinnovazione istruttoria in considerazione dell'identica interpretazione degli apporti dichiarativi (pag. 4); rilevato, che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che con riferimento alla parte della decisione che ritiene essere stati accertati gli elementi a sostegno dei fatti che depongono per la responsabilità civile quale conseguenza dei reati in ordine ai quali non era stata presentata impugnazione del Pubblici ministero, il motivo si presenta declinato in fatto nella parte in cui, ancora una volta in forma generica, attinge a dati processuali adeguatamente apprezzati dalla Corte di appello che ha valutato, con motivazione completa e logica, non essere necessaria una rinnovazione istruttoria in considerazione dell'identica interpretazione degli apporti dichiarativi (pag. 4); rilevato, che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERBINO SANTI nato a MESSINA il 20/08/1965 GIAIMIS ROSA ANGELA nato a SPADAFORA il 25/01/1965 GIAIMIS GIOVANNI nato a MILAZZO il 12/08/1965 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 9.4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gerbino Santi, Giaimis Rosa Angela e Giaimis Giovanni; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso si caratterizzano tutti per estrema genericità senza che gli stessi presentino, per le plurime questioni dedotte (prescrizione, motivazione, procura del difensore, fallimento della parte, necessaria rinnovazione della prova) la necessaria articolazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che con riferimento alla parte della decisione che ritiene essere stati accertati gli elementi a sostegno dei fatti che depongono per la responsabilità civile quale conseguenza dei reati in ordine ai quali non era stata presentata impugnazione del Pubblici ministero, il motivo si presenta declinato in fatto nella parte in cui, ancora una volta in forma generica, attinge a dati processuali adeguatamente apprezzati dalla Corte di appello che ha valutato, con motivazione completa e logica, non essere necessaria una rinnovazione istruttoria in considerazione dell'identica interpretazione degli apporti dichiarativi (pag. 4); rilevato, che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Pre sente Antonio Costantini Angelo istanzo - EPO I TATA IN CA ELLE