Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and generic arguments on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Seck Madi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the court found the procedural arguments regarding timeliness and notification to be unfounded, it rejected the substantive claims on sentencing as generic and insufficiently rebutted. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the expulsion or sentencing issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, fail to specifically rebut the lower court's reasoning, or if the procedural defects do not cause prejudice to the appellant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MADI nato il 30/03/1995 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Seck Madi; OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si deduce l'intempestività dell'appello e la mancata notifica del ricorso per Cassazione sono manifestamente infondati tenuto conto che i termini per l'impugnazione del Procuratore generale decorrono dalla data della comunicazione della sentenza di primo grado avvenuta il il 23 maggio 2018, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione (poi convertito in appello) presentato il 21 giugno (termini scadenti il 7 luglio 2018); che, quanto all'omessa notifica del ricorso per cassazione, da un lato, la censura risulta inconferente visto che i rilievi dovevano essere rappresentati in sede di gravame, dall'altro, nessun pregiudizio ha subito il ricorrente che ben poteva articolare ogni rilievo e controdedurre nel corso giudizio di merito celebratosi a seguito della conversione del ricorso per cassazione in appello; considerato che, declinato in fatto risulta il motivo avverso la disposta espulsione in accoglimento del motivo de convertito appello del PG, attraverso il quale il ricorrente, tende a riduttivamente apprezzare elementi adeguatamente valorizzati dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la pericolosità sociale del ricorrente; che indeducibili in sede di legittimità risultano i motivi in tema di trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche, punti della decisione adeguatamente motivati dalla Corte di appello che ha dato atto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 4 nella parte in cui evidenzia il possesso di non modesto quantitativo di diversa qualità di stupefacente e la violenza di significativa gravità nei confronti del pubblico ufficiale), e della mancanza di elementi positivamente valorizzabili per la concessione delle citate attenuanti, dovendosi rilevare come i motivi, su detti punti, si rivelino anche generici nella parte in cui omettono di confutare le ragioni alla base dell'esclusa rilevanza delle ragioni addotte dal difensore del ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Antonio Costantini Angelo anzo DEPOSI FATA IN