Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding false claims of aiding a terrorist attack.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Scarpato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scarpato challenged a lower court decision that found him liable for falsely claiming he helped a terrorist attack, arguing the territorial court erred in rejecting his defense. The court ruled the appeal was generic and unfounded because the lower court correctly refuted his false allegations, and no grounds were raised regarding mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly refutes false claims of criminal complicity without new substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO ROBERTO nato a ADRANO il 24/05/1979 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Scarpata Roberto; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale confutato in maniera corretta le identiche censure sulle ragioni che avevano portato a ritenere che fosse proprio il ciclomotore condotto dagli autori di un attentato portata a compimento con l'utilizzo di un'arma da fuoco quello che il ricorrente aveva affermato, falsamente e per aiutare volontariamente gli autori del gesto (uno dei quali convivente della figlia dello Scarpato), aver personalmente condotto in epoca precedente all'aggressione ai danni di Franco Ferro nel luogo ove era stato rinvenuto; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Pre i