Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and precluded factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nuzzolo Maria Virginia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds generic because they merely repeated identical complaints already addressed by the Court of Appeal. Furthermore, the court rejected the attempt to introduce new factual arguments that were precluded by the record and contradicted by existing evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or if it attempts to introduce facts precluded by the trial record.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZOLO MARIA VIRGINIA nato il 16/11/1968 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; (2i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nuzzolo Maria Virginia; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso (motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di calunnia, diniego di circostanze generiche e sospensione condizionale subordinata al pagamento del risarcimento), sono caratterizzati da genericità visto che le doglianze sono meramente riproduttive di identiche censure formulate in sede di gravame (pagg. 4 e 5) a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta (pagg. 5, 6 e 7); ritenuto che il primo motivo, inoltre, si presenta declinato in fatto nella parte in cui, attraverso un diretto, ma precluso, riferimento ai dati processuali con logicità analizzati dai Giudici di merito, vorrebbe accreditare una alternativa ricostruzione della vicenda confutata nella parte in cui è stata valorizzata, non solo la testimonianza della parte offesa, ma anche quella di altro professionista che era presente nello stesso studio e l'esito della perizia che ha concluso per l'autenticità della firma della ricorrente disconosciuta e tacciata di falsità in denuncia; rilevato che, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, completa e logica risulta la parte della decisione che ha fatto rilevare l'assenza di elementi positivi valorizzabili al fine di contenere l'entità della pena già determinata nel minimo edittale, anche in ragione della condotta che non denotava resipiscenza alcuna; che, anche con riferimento alla sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento del danno quantificato in via equitativa in euro 2.000, la Corte di merito ha dato conto (richiamando la strumentale denuncia effettuata per non pagare le spettanze professionali) delle ragioni che avevano portato il Tribunale a determinare, con potere discrezionale correttamente esercitato, il suo esiguo ammontare; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre de