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Ordinanza — n. 19995/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments regarding counterfeit goods sales are irrelevant to administrative order validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Massimo Cimmino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cimmino challenged a territorial court's decision regarding his inclusion in a category of individuals profiting from crime, citing a lack of procedural steps for selling counterfeit products. The court ruled that Cimmino's generic allegations about counterfeit sales did not pertain to the specific administrative order's validity or the motivation required for his classification.

Regesto Legislator

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Art. 2, 75 d.lgs. n. 159/2011; Appeals based on irrelevant facts or insufficient motivation regarding administrative orders are inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the legal prerequisites for the specific category of persons involved.

Parole chiave

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administrative order validity procedural impropriety insufficient motivation irrelevant arguments Cassa delle ammende criminal profit category appeal inadmissibility trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/07/1974 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; [y9? visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cimmino Massimo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad integrazione del reato di cui agli artt. 2 e 75 d.lgs. n. 159/2011, la Corte territoriale ha osservato come adeguata fosse la motivazione che evidenziava quale fosse la categoria di persone in cui è stata inclusa il ricorrente in quanto facente parte di coloro che vivono di proventi del reato come evincibile dalle emergenze del casellario giudiziario; motivazione ex se adeguata afferente alla sussistenza dei presupposti del reato sotto il profilo della legittimità dell'ordine impartito dall'autorità amministrativa che il ricorrente censura facendo riferimento, in maniera generica, alla mancanza di procedimenti in materia di vendita di prodotti contraffatti (a cui fa cenno la decisione impugnata), deduzione non pertinente ai fini dell'apprezzata motivazione del provvedimento amministrativo del quale si richiedeva la disapplicazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente