Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19993/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for genericity; court rejected vague claims of perjury without specific factual comparison to first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Patrizia Rita Molinari inadmissible due to the generic nature of her arguments. Although the appellant alleged perjury and questioned the subjective element of the crime, she failed to provide specific factual comparisons between her claims and the first-instance court's documented evidence. The court ruled that the appeal ignored the established facts regarding the false accusations and the video and GPS evidence proving the appellant's own involvement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks specific factual arguments correlating the grounds of the appeal with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissible appeal perjury charge factual comparison Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI PATRIZIA RITA nato a RAVENNA il 03/11/1956 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Molinari Patrizia Rita; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova anche con riferimento al dolo del reato, il ricorso risulta generico e versato in fatto; la ricorrente, dopo aver riportato le ragioni alla base della conferma della condanna, evidenzia situazioni eccentriche rispetto alle premesse senza effettuare alcun confronto con la motivazione in precedenza riportata e, previa estrapolazione di alcuni limitati passaggi della decisione di primo grado, mette in dubbio la sussistenza del necessario elemento soggettivo del delitto di calunnia reso invece palese dalla decisione che ricostruisce documentalmente e, pertanto, oggettivamente (con immagini video e tracciati GPS), le falsità della denuncia presentata ai danni delle persone offese accusate di aver commesso fatti di reato nei confronti della ricorrente che in realtà erano state dalla medesima agite; rilevato che, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Antonio Costantini Angelo C stanzo ílí_Trar- í TATA - CP -Ne- (,li