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Ordinanza — n. 19990/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because renunciation of appeal agreement precludes challenging agreed sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the renunciation of appeal agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure bars challenges to the agreed sentence. The appellant sought to contest the appellate court's reduction of the penalty based on a procedural defect, arguing violations of Article 606 of the Code. The court held that the device granted by the agreement creates preclusive effects on the entire process, including the legality trial, preventing the appellant from challenging the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The renunciation of appeal agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects that bar the appellant from challenging the agreed sentence in the cassation trial.

Parole chiave

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renunciation of appeal agreement agreed sentence reduction preclusive effects cassation inadmissibility procedural waiver alleggerimento della pena sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, lett.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOIEMMA ANTONELLO nato a TARANTO il 12/07/1977 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Santoiemma Antonello impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen. nella misura concordata di un anno di reclusione per i delitti di cui agli artt. 56, 610 e 336 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

3. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, come inflitta.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere relatore Il Pr idente Antonio Costantini Angel tanzo DEPOSITATA IN CANCELLE