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Ordinanza — n. 19989/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19989/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19989/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTTA DARIO nato a CATANIA il 15/01/1983 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; .. esaminati i motivi del ricorso di Masotta Dario; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alle censure che riguardano la riconosciuta recidiva, corretta risulta la decisione della Corte di appello che si è attenuta alla sentenza di rinvio che aveva annullato la decisione limitatamente all'entità dell'aumento per la riconosciuta recidiva, senza sollevare alcuna censura in ordine alla ritenuta recidiva che, pertanto, è stata apprezzata sussistente sulla base del contenuto della precedente sentenza; ritenuto che l'aumento operato dalla Corte di merito risulta correttamente determinato, tenuto conto della precedente quantificazione della condanna passata in giudicato e dei limiti imposti, oltre che dalla decisione di rinvio di questa Corte, dell'art. 99, sesto comma, cod. pen.; che il trattamento sanzionatorio è stato ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19989/2022 — snpen · Corte di Cassazione: esaminati i motivi del ricorso di Masotta Dario; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alle censure che riguardano la riconosciuta recidiva, corretta risulta la decisione della Corte di appello che si è attenuta alla sentenza di rinvio che aveva annullato la decisione limitatamente all'entità dell'aumento per la riconosciuta recidiva, senza sollevare alcuna censura in ordine alla ritenuta recidiva che, pertanto, è stata apprezzata sussistente sulla base del contenuto della precedente sentenza; ritenuto che l'aumento operato dalla Corte di merito risulta correttamente determinato, tenuto conto della precedente quantificazione della condanna passata in giudicato e dei limiti imposti, oltre che dalla decisione di rinvio di questa Corte, dell'art. 99, sesto comma, cod. pen.; che il trattamento sanzionatorio è stato ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena adeguamento della pena pena massima

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen.; che il trattamento sanzionatorio è stato ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTTA DARIO nato a CATANIA il 15/01/1983 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; .. esaminati i motivi del ricorso di Masotta Dario; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alle censure che riguardano la riconosciuta recidiva, corretta risulta la decisione della Corte di appello che si è attenuta alla sentenza di rinvio che aveva annullato la decisione limitatamente all'entità dell'aumento per la riconosciuta recidiva, senza sollevare alcuna censura in ordine alla ritenuta recidiva che, pertanto, è stata apprezzata sussistente sulla base del contenuto della precedente sentenza; ritenuto che l'aumento operato dalla Corte di merito risulta correttamente determinato, tenuto conto della precedente quantificazione della condanna passata in giudicato e dei limiti imposti, oltre che dalla decisione di rinvio di questa Corte, dell'art. 99, sesto comma, cod. pen.; che il trattamento sanzionatorio è stato ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Angelo tostan