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Ordinanza — n. 19988/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19988/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO SEBASTIANO nato a CATANIA il 22/12/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Miano Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione delle concrete modalità della condotta, sia per la personalità dell'imputato (già sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale e privo della patente di guida); che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19988/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione delle concrete modalità della condotta, sia per la personalità dell'imputato (già sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale e privo della patente di guida); che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena assenza di caso di rigore motivi di cassazione condono delle spese procedurali deduzione per spese riduzione delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO SEBASTIANO nato a CATANIA il 22/12/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Miano Sebastiano; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione delle concrete modalità della condotta, sia per la personalità dell'imputato (già sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale e privo della patente di guida); che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente Antonio Costantini Angelo stanzo DEPOSITATA IN CA