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Ordinanza — n. 19986/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19986/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19986/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMIO PASQUALE nato a NAPOLI il 26/06/1966 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Li/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lumio Pasquale; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla dedotta violazione di legge quanto ad integrazione del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. invece dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, Codice della Strada, la Corte territoriale ha osservato come nessuna agevolazione del soggetto circolante potesse esserci stata da parte del ricorrente nel caso di specie anche sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal medesimo secondo cui l'auto era stata sottratta da terzi, facendo presente come in precedenza avesse lasciato le chiavi presso un'autofficina, evenienza che, oltre a denotare la negligenza nella custodia del mezzo forniva logica e completa risposta in ordine al secondo motivo di ricorso attraverso il quale sono stati dedotti motivi tesi a giustificare l'asportazione del mezzo e la mancata immediata denuncia; circostanza, quest'ultima, che non risulta adeguatamente supportata in ragione del rinvenimento del veicolo - sottoposto a sequestro amministrativo ed assegnato in custodia - parcheggiato in stato di abbandono in altra regione; rilevato che, in ordine al trattamento sanzionatorio, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha potuto apprezzare la negativa personalità del ricorrente come evincibile dal certificato penale consultato, motivazione che, in quanto completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. pen; Ordinanza — n. 19986/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen. invece dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, Codice della Strada, la Corte territoriale ha osservato come nessuna agevolazione del soggetto circolante potesse esserci stata da parte del ricorrente nel caso di specie anche sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal medesimo secondo cui l'auto era stata sottratta da terzi, facendo presente come in precedenza avesse lasciato le chiavi presso un'autofficina, evenienza che, oltre a denotare la negligenza nella custodia del mezzo forniva logica e completa risposta in ordine al secondo motivo di ricorso attraverso il quale sono stati dedotti motivi tesi a giustificare l'asportazione del mezzo e la mancata immediata denuncia; circostanza, quest'ultima, che non risulta adeguatamente supportata in ragione del rinvenimento del veicolo - sottoposto a sequestro amministrativo ed assegnato in custodia - parcheggiato in stato di abbandono in altra regione; rilevato che, in ordine al trattamento sanzionatorio, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha potuto apprezzare la negativa personalità del ricorrente come evincibile dal certificato penale consultato, motivazione che, in quanto completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzione penale quantificazione del torto morale recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMIO PASQUALE nato a NAPOLI il 26/06/1966 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Li/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lumio Pasquale; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla dedotta violazione di legge quanto ad integrazione del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. invece dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, Codice della Strada, la Corte territoriale ha osservato come nessuna agevolazione del soggetto circolante potesse esserci stata da parte del ricorrente nel caso di specie anche sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal medesimo secondo cui l'auto era stata sottratta da terzi, facendo presente come in precedenza avesse lasciato le chiavi presso un'autofficina, evenienza che, oltre a denotare la negligenza nella custodia del mezzo forniva logica e completa risposta in ordine al secondo motivo di ricorso attraverso il quale sono stati dedotti motivi tesi a giustificare l'asportazione del mezzo e la mancata immediata denuncia; circostanza, quest'ultima, che non risulta adeguatamente supportata in ragione del rinvenimento del veicolo - sottoposto a sequestro amministrativo ed assegnato in custodia - parcheggiato in stato di abbandono in altra regione; rilevato che, in ordine al trattamento sanzionatorio, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha potuto apprezzare la negativa personalità del ricorrente come evincibile dal certificato penale consultato, motivazione che, in quanto completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore