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Ordinanza — n. 19984/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19984/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MAURIZIO nato a CATANZARO il 30/06/1964 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consicliere ANTONIO COSTANTINI; ubei visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bruno Maurizio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. sotto il profilo della finalità della condotta minacciosa, i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che attraverso l'enunciazione delle risultanze hanno messo in risalto come le minacce fossero rivolte ad impedire che il militare segnalasse l'allontanamento dall'abitazione, evenienza in alcun modo messa in discussione ed integrante la fattispecie contestata; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha potuto apprezzare l'assenza di elementi tali da modificare il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata anche per i plurimi gravi precedenti, motivazione che, in quanto coerente completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 19984/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. sotto il profilo della finalità della condotta minacciosa, i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che attraverso l'enunciazione delle risultanze hanno messo in risalto come le minacce fossero rivolte ad impedire che il militare segnalasse l'allontanamento dall'abitazione, evenienza in alcun modo messa in discussione ed integrante la fattispecie contestata; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha potuto apprezzare l'assenza di elementi tali da modificare il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata anche per i plurimi gravi precedenti, motivazione che, in quanto coerente completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena revisione della sentenza penale recupero dei costi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MAURIZIO nato a CATANZARO il 30/06/1964 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consicliere ANTONIO COSTANTINI; ubei visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bruno Maurizio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. sotto il profilo della finalità della condotta minacciosa, i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che attraverso l'enunciazione delle risultanze hanno messo in risalto come le minacce fossero rivolte ad impedire che il militare segnalasse l'allontanamento dall'abitazione, evenienza in alcun modo messa in discussione ed integrante la fattispecie contestata; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha potuto apprezzare l'assenza di elementi tali da modificare il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata anche per i plurimi gravi precedenti, motivazione che, in quanto coerente completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi9ente Antonio Costo_tini Angelo ostanzo Cr- DEPO ITATA IN