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Ordinanza — n. 19979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUOCO DARIO nato a PALAZZO ADRIANO il 15/08/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a Fuoco Dario; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche il mancato esito positivo della messa alla prova dalla quale è emersa la negativa personalità del ricorrente, al contempo ritenendo non rilevante l'ammissione dei fatti attesa la evidenza delle emergenze processuali; ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni rimborso delle spese restituzione di prestazioni complementari risarcimento per errore giudiziario circostanze attenuanti indennizzo del difensore d'ufficio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUOCO DARIO nato a PALAZZO ADRIANO il 15/08/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a Fuoco Dario; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche il mancato esito positivo della messa alla prova dalla quale è emersa la negativa personalità del ricorrente, al contempo ritenendo non rilevante l'ammissione dei fatti attesa la evidenza delle emergenze processuali; ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Prr idente Antonio Costantini Angel ostanzo o s &TATA egt.N FI