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Ordinanza — n. 19970/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19970/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJAMEL BAKO nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Djamel Bako; OSSERVA Ritenuto che, in ordine all'unico motivo di ricorso con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. quanto alle finalità della minaccia nella parte in cui è stato dedotto che la stessa fosse stata resa solo per manifestare rabbia e frustrazione, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato che il contesto nel quale era avvenuta la minaccia di morte all'interno dell'Istituto penitenziario, immediatamente successiva al rifiuto di poter accedere al lavatoio, rendeva palese quale fosse la finalità delle parole pronunciate all'indirizzo dell'agente di polizia penitenziaria, motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità attraverso il tentativo di assegnare, sia alla frase che al complessivo contesto adeguatamente valorizzato, una differente valenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 19970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. quanto alle finalità della minaccia nella parte in cui è stato dedotto che la stessa fosse stata resa solo per manifestare rabbia e frustrazione, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato che il contesto nel quale era avvenuta la minaccia di morte all'interno dell'Istituto penitenziario, immediatamente successiva al rifiuto di poter accedere al lavatoio, rendeva palese quale fosse la finalità delle parole pronunciate all'indirizzo dell'agente di polizia penitenziaria, motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità attraverso il tentativo di assegnare, sia alla frase che al complessivo contesto adeguatamente valorizzato, una differente valenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica intimidazione timore reati violenti azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJAMEL BAKO nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Djamel Bako; OSSERVA Ritenuto che, in ordine all'unico motivo di ricorso con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. quanto alle finalità della minaccia nella parte in cui è stato dedotto che la stessa fosse stata resa solo per manifestare rabbia e frustrazione, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato che il contesto nel quale era avvenuta la minaccia di morte all'interno dell'Istituto penitenziario, immediatamente successiva al rifiuto di poter accedere al lavatoio, rendeva palese quale fosse la finalità delle parole pronunciate all'indirizzo dell'agente di polizia penitenziaria, motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità attraverso il tentativo di assegnare, sia alla frase che al complessivo contesto adeguatamente valorizzato, una differente valenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Pres.d nte Antonio Costa ntinrj_ Angelo otanzo ( er Cv C--- n DEPOSITATA IN CANnr! E