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Ordinanza — n. 19967/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCIO ALESSANDRO (CUI 00ZPOSW) nato a MESAGNE il 17/06/1979 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Muscio Alessandro, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reiterava le doglianze avanzate con la prima impugnazione contro il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che aveva ricostruito la condotta rilevando un contributo essenziale ed affatto marginale del Muscio.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reiterava le doglianze avanzate con la prima impugnazione contro il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che aveva ricostruito la condotta rilevando un contributo essenziale ed affatto marginale del Muscio.

Parole chiave

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reato mancato partecipazione al reato reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie altri reati ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Il ricorrente reiterava le doglianze avanzate con la prima impugnazione contro il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCIO ALESSANDRO (CUI 00ZPOSW) nato a MESAGNE il 17/06/1979 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Muscio Alessandro, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reiterava le doglianze avanzate con la prima impugnazione contro il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che aveva ricostruito la condotta rilevando un contributo essenziale ed affatto marginale del Muscio.

Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507); 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio