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Ordinanza — n. 19962/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19962/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITTO ALESSANDRO nato a BENEVENTO il 27/11/1994 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Petitto Alessandro, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. aveva confermato la condanna del ricorrente il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso - che contestava il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

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art. 599 bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. pen. aveva confermato la condanna del ricorrente il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso - che contestava il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riscossione di pene pecuniarie aggravamento della pena revisione della sentenza penale reato di pirateria della strada allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. pen
1.Petitto Alessandro, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorso - che contestava il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITTO ALESSANDRO nato a BENEVENTO il 27/11/1994 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Petitto Alessandro, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. aveva confermato la condanna del ricorrente il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso - che contestava il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 ma