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Ordinanza — n. 19958/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19958/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19958/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRE ANTONIO nato a CASERTA il 06/07/1986 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Silvestre Antonio, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza passata in giudicato ritenendo illegittima la motivazione che non ravvisava l'identità del disegno criminoso. Si tratta di una richiesta di rivalutazione del merito della decisione assunta dalla Corte di appello che non indica vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo, nè esiziali discrasie tra le prove raccolte e le valutazioni contestate.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19958/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza passata in giudicato ritenendo illegittima la motivazione che non ravvisava l'identità del disegno criminoso. Si tratta di una richiesta di rivalutazione del merito della decisione assunta dalla Corte di appello che non indica vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo, nè esiziali discrasie tra le prove raccolte e le valutazioni contestate.

Parole chiave

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criminalità persistente abbandono del procedimento per truffa estorsione reiterazione di reati penali azione civile prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
1.Silvestre Antonio, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRE ANTONIO nato a CASERTA il 06/07/1986 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Silvestre Antonio, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza passata in giudicato ritenendo illegittima la motivazione che non ravvisava l'identità del disegno criminoso. Si tratta di una richiesta di rivalutazione del merito della decisione assunta dalla Corte di appello che non indica vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo, nè esiziali discrasie tra le prove raccolte e le valutazioni contestate.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile, condivideva le scelte del primo giudice in ordine al fatto che il vincolo della continuazione non potesse essere riconosciuto tenuto conto che tra il reato giudicato e quello in giudizio decorrevano circa due anni, lasso di tempo ritenuto incompatibile con il riconoscimento del vincolo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'esten