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Ordinanza — n. 19957/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19957/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTASIO VINCENZO nato a NAPOLI il 05/08/1992 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Frattasio Vincenzo, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina rideterminando il trattamento sanzionatorio 2.11 ricorso, che contestava la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19957/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale riteneva incompatibile con la concessione dell'invocato beneficio le modalità allarmanti di consumazione del delitto. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina attenuazione della pena riscossione di pene pecuniarie sanzione penale risarcimento alle vittime di reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTASIO VINCENZO nato a NAPOLI il 05/08/1992 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Frattasio Vincenzo, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina rideterminando il trattamento sanzionatorio 2.11 ricorso, che contestava la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale riteneva incompatibile con la concessione dell'invocato beneficio le modalità allarmanti di consumazione del delitto. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estensore