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Ordinanza — n. 19946/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19946/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO EUSTACHIO nato a MATERA il 06/10/1976 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Paradiso Eustachio, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 640 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Con tre distinti motivi il ricorrente da un lato denunciava il travisamento della testimonianza della persona offesa, dalla quale si sarebbe evinto che la stessa aveva inteso rimettere la querela e, dall'altro, si contestava la legittimità dell'accertamento di responsabilità in quanto non sarebbe stata rilevata l'assenza di artifici e raggiri e non sarebbe stato inquadrata la condotta contestata come mero inadempimento civilistico.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19946/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Con tre distinti motivi il ricorrente da un lato denunciava il travisamento della testimonianza della persona offesa, dalla quale si sarebbe evinto che la stessa aveva inteso rimettere la querela e, dall'altro, si contestava la legittimità dell'accertamento di responsabilità in quanto non sarebbe stata rilevata l'assenza di artifici e raggiri e non sarebbe stato inquadrata la condotta contestata come mero inadempimento civilistico.

Parole chiave

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accuse di truffa contraffazione di merci mancata attuazione degli accordi illeciti violazione della buona fede pratiche commerciali ingannevoli ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
1.Paradiso Eustachio, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 640 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3..Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO EUSTACHIO nato a MATERA il 06/10/1976 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Paradiso Eustachio, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 640 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Con tre distinti motivi il ricorrente da un lato denunciava il travisamento della testimonianza della persona offesa, dalla quale si sarebbe evinto che la stessa aveva inteso rimettere la querela e, dall'altro, si contestava la legittimità dell'accertamento di responsabilità in quanto non sarebbe stata rilevata l'assenza di artifici e raggiri e non sarebbe stato inquadrata la condotta contestata come mero inadempimento civilistico.

Quanto al denunciato travisamento: contrariamente a quanto dedotto dalla lettura del verbale stenotípico - come rilevato dalla Corte di appello - non si evince con chiarezza la volontà di rimettere la querela. Quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, la Corte di appello, con motivazione accurata e priva di vizi logici, rilevava che le trattative si erano svolte in modo da ingenerare nell'offeso la convinzione che il bene falsamente compravenduto fosse nella disponibilità di un concessionario anziché di un privato, cosi generando l'affidamento che aveva condotto al pagamento del prezzo (secondo foglio della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità (sulla cui inammissibilità, tra le altre: (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 3..Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'es