Ordinanza — n. 19945/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO ANTONINO nato a PALERMO il 11/09/1983 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE;dato avviso alle parti.;_; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Castrofilippo Antonino, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese che aveva applicato al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 cod. pen. e 493 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Si ribadisce infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19945/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. e 493 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Si ribadisce infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO ANTONINO nato a PALERMO il 11/09/1983 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE;dato avviso alle parti.;_; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Castrofilippo Antonino, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese che aveva applicato al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 cod. pen. e 493 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Si ribadisce infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estensore I