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Ordinanza — n. 19943/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19943/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDEV MILEN EVTIMOV nato il 10/03/1942 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Boudev Milev Evtimov, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 bis cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reitera le doglianze - già avanzate con l'atto di appello - circa la carenza di consapevolezza in capo al ricorrente della apposizione di targhe non originali. La doglianza è inammissibile sia perché si risolve in una reiterazione delle censure avanzate con la prima impugnazione in ordine all'elemento soggettivo, sia perché insta per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19943/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reitera le doglianze - già avanzate con l'atto di appello - circa la carenza di consapevolezza in capo al ricorrente della apposizione di targhe non originali. La doglianza è inammissibile sia perché si risolve in una reiterazione delle censure avanzate con la prima impugnazione in ordine all'elemento soggettivo, sia perché insta per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Parole chiave

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motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazione alle norme della circolazione ricorso di annullamento riserva di modificazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
1.Boudev Milev Evtimov, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDEV MILEN EVTIMOV nato il 10/03/1942 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Boudev Milev Evtimov, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 bis cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reitera le doglianze - già avanzate con l'atto di appello - circa la carenza di consapevolezza in capo al ricorrente della apposizione di targhe non originali. La doglianza è inammissibile sia perché si risolve in una reiterazione delle censure avanzate con la prima impugnazione in ordine all'elemento soggettivo, sia perché insta per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Quanto alla inammissibilità delle doglianze reiterative il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838;

Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estens