Ordinanza — n. 19941/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEANDREA LUCIANO nato a NICHELINO il 15/02/1959 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t 1.Deandrea Luciano, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione, è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19941/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. pen. la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione, è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEANDREA LUCIANO nato a NICHELINO il 15/02/1959 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deandrea Luciano, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione, è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estensore I