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Ordinanza — n. 19939/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19939/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAMADOU LAMINE nato il 04/11/1978 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Fall Mamadou Lamine, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche La Corte d'appello rilevava l'assenza di elementi positivi valutabili per la concessione delle circostanze generiche: si tratta di una motivazione ineccepibile che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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attenuazione della pena esame di cassazione decisione incidentale impugnabile immunità parziale impugnazione di decisioni amministrative responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
1.Fall Mamadou Lamine, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAMADOU LAMINE nato il 04/11/1978 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Fall Mamadou Lamine, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche La Corte d'appello rilevava l'assenza di elementi positivi valutabili per la concessione delle circostanze generiche: si tratta di una motivazione ineccepibile che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estensor