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Ordinanza — n. 19937/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19937/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SALVATORE nato a SAN CATALDO il 21/01/1976 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.Rizzo Salvatore Domenico, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente si doleva della carenza di motivazione in ordine alla invocata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis. cod. pen. e delle attenuanti generiche. Invero contrariamente a quanto dedotto La Corte di appello forniva una motivazione esaustiva e dettagliata in ordine ad entrambi i temi oggetto di censura.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19937/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 633 e 639 bis cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente si doleva della carenza di motivazione in ordine alla invocata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis. cod. pen. e delle attenuanti generiche. Invero contrariamente a quanto dedotto La Corte di appello forniva una motivazione esaustiva e dettagliata in ordine ad entrambi i temi oggetto di censura.

Parole chiave

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inviolabilità del domicilio legge sugli alloggi azione di manutenzione immobile occupato diritto d'ingresso e di soggiorno infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SALVATORE nato a SAN CATALDO il 21/01/1976 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rizzo Salvatore Domenico, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente si doleva della carenza di motivazione in ordine alla invocata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis. cod. pen. e delle attenuanti generiche. Invero contrariamente a quanto dedotto La Corte di appello forniva una motivazione esaustiva e dettagliata in ordine ad entrambi i temi oggetto di censura.

Con riguardo alla invocata concessione della causa di non punibilità veniva rilevato che lo stesso era incompatibile con la perdurante compressione del bene giuridico protetto dimostrata dalla perdurante occupazione dell'immobile. Del pari, non si rinviene alcuna carenza motivazionale relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche che non venivano riconosciute a causa della mancata emersione di elementi positivi ed è la persistenza e gravità della condotta di occupazione. Si tratta di un approdo interpretativo ineccepibile coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCF1 F-Mt\