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Ordinanza — n. 19931/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19931/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO LUIGI nato a LATIANO il 23/09/1956 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 03/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 16/07/2019, nei confronti di RUBINO LUIGI in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della decisione sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In entrambi i casi si tratta di un istanza volta a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove. la Corte di appello riteneva infatti che la causa di non punibilità non fosse concedibile a causa della non occasionalità dell'impegno delittuoso, mentre alla concessione delle attenuanti generiche ostava la gravità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della decisione sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In entrambi i casi si tratta di un istanza volta a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove. la Corte di appello riteneva infatti che la causa di non punibilità non fosse concedibile a causa della non occasionalità dell'impegno delittuoso, mentre alla concessione delle attenuanti generiche ostava la gravità del fatto.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa corruzione altri reati riciclaggio internazionale di denaro reati economici pentito

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della decisione sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 c.p
270986) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO LUIGI nato a LATIANO il 23/09/1956 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 03/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 16/07/2019, nei confronti di RUBINO LUIGI in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della decisione sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In entrambi i casi si tratta di un istanza volta a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove. la Corte di appello riteneva infatti che la causa di non punibilità non fosse concedibile a causa della non occasionalità dell'impegno delittuoso, mentre alla concessione delle attenuanti generiche ostava la gravità del fatto.

Si tratta di una motivazione accurata e persuasiva coerente con le consolidate indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore SANDRA RECO-IIONE Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS D E PO S I TATA IN C