Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19930/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19930/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECHI CARLO nato a SASSARI il 13/09/1979 RODRIGUEZ FERNANDEZ LEYMARY nato a MATANZAS( CUBA) il 23/10/1975 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19930/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI, in data 28/06/2019, nei confronti dì SECHI CARLO, RODRIGUEZ FERNANDEZ LEYMARY, in relazione al reato, contestato in concorso di cui alt' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito testimone a carico responsabilità scemata altri reati risarcimento alle vittime di reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECHI CARLO nato a SASSARI il 13/09/1979 RODRIGUEZ FERNANDEZ LEYMARY nato a MATANZAS( CUBA) il 23/10/1975 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI, in data 28/06/2019, nei confronti dì SECHI CARLO, RODRIGUEZ FERNANDEZ LEYMARY, in relazione al reato, contestato in concorso di cui alt' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto ripropongono i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507); Nel caso in esame, il fatto che il Sechi non fosse stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza era circostanza che veniva superata attraverso la valorizzazione della testimonianza del Romano, mentre il diniego dell'attenuante prevista dall'art.

62. n. 49 veniva giustificato con il fatto che erano stati trafugati numerosi capi di abbigliamento. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore SANDRA REqCHIONE C DEPOSITATA Il Presidente IN CAN zi I FqIA ANNA MARI