Ordinanza — n. 19925/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANI RIAT nato il 04/07/1996 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAtdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 07/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RIETI, in data 22/01/2020, nei confronti di RAMADANI RIAT confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. In data 9 dicembre 2021 il ricorrente rinunciava personalmente al ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 19925/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. In data 9 dicembre 2021 il ricorrente rinunciava personalmente al ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANI RIAT nato il 04/07/1996 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAtdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 07/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RIETI, in data 22/01/2020, nei confronti di RAMADANI RIAT confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. In data 9 dicembre 2021 il ricorrente rinunciava personalmente al ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro /cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore SANDRA RECCHIONE ( Il Presidente ANNA MARIA D SANTIS DEPOSITATA cL IN CANCELLERIA 2 0 -M 2022