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Ordinanza — n. 19823/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea deal sentencing motivation under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint regarding the motivation of the plea deal sentencing fell outside permitted grounds. The appellant argued the judge failed to verify conditions for acquittal under Article 129, but the Court noted that post-2017 reforms restrict appeals to specific issues like legal qualification or penalty legality, excluding general motivation reviews. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea deal sentences are limited to specific grounds such as legal qualification or penalty legality, excluding challenges to the motivation regarding the absence of acquittal causes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea deal sentencing motivation review restriction Article 129 acquittal procedural law reform 2017 traffico di cocaina consumo di canapa imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.
Law n. 103/2017
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish).
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 23/09/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art.
art. 129 cod.proc.pen
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Boutamara
Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, Xhemalaj
Sez. 4, n. 24514 del 09/05/2018, Murati
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
24514 del 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE ANTONIO (CUI 033UIGU) nato a NAPOLI il 02/05/1976 avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/09/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish).

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dal ricorrente, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex. art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

E' stato, infatti, osservato che il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti" (così testualmente, tra le altre, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Xhemalaj;

Sez. 4, n. 24514 del 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza, il motivo di ricorso, pertanto, esula dall'ambito di quelli consentiti.

2. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente tone114,Di Sta Gasto ndreazza oi