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Ordinanza — n. 19822/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it merely repeats merits already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19822/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical regarding the exclusion of personal drug use and the excessive sentence. The court rejected this, stating that the arguments were merely repetitive of issues already adequately examined and corrected by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, n. 4 c.p.p.: Appeals that merely reproduce profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance with non-illogical reasoning and correct legal arguments are inadmissible, as they improperly solicit a re-evaluation of facts and sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already reviewed sentencing review court of cassation imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 22/06/1979 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso - con cui si contesta l'illogicità della motivazione con riferimento, rispettivamente, all'esclusione della detenzione della droga per uso personale e all'eccessività della pena inflitta per il reatb di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., così riqualificato in sede d'appello in accoglimento di specifico motivo dedotto - non sono consentiti dalla legge in sede di legittiénità, perché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla destinazione allo spaccio e pag. 3 sulla congruità della pena inflitta dalla stessa sentenza impugnata), sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione del fatto e del giudizio sulla commisurazione della pena, non essendo certo illogico, a quest'ultimo proposito, che, pur riqualificato il più grave reato ascritto nell'ipotesi del fatto di lieve entità, sia valorizzato il quantitativo di stupefacente detenuto per stabilire la pena nell'ambito dei limiti minimo e massimo previsti dalla disposizione incriminatrice, peraltro contenendola in termini inferiori alla media edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presi nte Gianni Filippo R ynaud Gastone ndreazza DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1