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Ordinanza — n. 19821/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of critical analysis of first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 2 of D.Lgs. 74/2000 and the excessive sentence, but the Court found these arguments merely repetitive of issues already adequately examined and corrected by the trial judge. Consequently, the Court rejected the appeal because the grounds were too generic, lacked necessary critical analysis of the first instance judgment, and improperly sought a re-evaluation of facts and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and critical; generic arguments that merely reproduce issues already decided by the lower court without a distinct analysis of the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds critical analysis Cassazione ordinanza penal liability sentencing review procedural costs fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 2 d.lgs. 74 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS MARCELLO nato a ROMA il 26/09/1963 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso - con cui si contesta l'illogicità della motivazione con riferimento, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 ed all'eccessività della pena inflitta - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, soprattutto il primo motivo, del tutto generico, non scanditi dalla necessaria analisi critica della motivazione della sentenza impugnata, sollecitandosi peraltro inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione del fatto e del giudizio sulla commisurazione della pena, determinata in termini inferiori alla media edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Rey aud Gastone Andreazza DEPOSITATO IN LERIA 1 9 M ! 22 oggi, ........... .....