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Ordinanza — n. 19817/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special bar registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defense attorney was not registered on the special bar roll required for appeals to the highest court. Although the lower court had converted the appeal into a cassation request due to the minor penalty of a fine, the lack of proper representation remained fatal. Consequently, the court ruled that the appellant bears the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The signature of defense counsel on appeal grounds renders the cassation appeal inadmissible if the lawyer is not enrolled on the special bar roll, regardless of whether the appeal was converted from a lower court request.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar roll requirement defense attorney registration cassation procedure rules procedural costs allocation diritto di emissione agente inquinante dell'atmosfera violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - Mario Cellitti del foro di Frosinone - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - Mario Cellitti del foro di Frosinone - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSIDERI ROBERTO nato a ROMA il 29/05/1963 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE-dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/3/2021, il Tribunale di Frosinone dichiarava Roberto Ansideri colpevole della contravvenzione di cui all'art. 279, comma 1, d. Igs. n. 152 del 2006, e lo condannava alla pena di 2.500,00 euro di ammenda.

2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando contraddittorietà ed insufficienza di motivazione in punto di responsabilità, oltre al carattere eccessivo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - Mario Cellitti del foro di Frosinone - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il Co%,igliere estensore Il Presi nte c.'Menc Gastone Andreazza DEPOSUATO IN CANC