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Ordinanza — n. 19815/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing request case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a manifest error in the sentencing request judgment. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Act, but the Court found no such error given the specific charge of illegal possession of over 580 medium doses of Class I drugs. Consequently, the appeal was rejected as generic and outside the narrow scope of admissible cassation remedies.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals in sentencing request cases are limited to manifest errors; generic complaints regarding factual qualification or evaluative errors are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing request cassation appeal manifest error drug trafficking inadmissible appeal reato grave di stupefacenti traffico qualificato di eroina pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 73, comma 5, T.U. stup.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIR FAICAL nato il 21/02/1982 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA121302=32 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu ocull non ricorre, alla luce dell'imputazione (illecita detenzione di oltre 580 dosi medie di stupefacenti appartenenti alla tabella I), sicché il ricorso, peraltro del tutto generico, è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presid t Gianni Filippo Reynaud Gastone Andreazza DE wP°S11-4