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Ordinanza — n. 19814/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581(d) and Art. 606(e) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19814/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellant argued that the lower court's decision was unmotivated, but the court found this complaint generic and contradicted by the actual text of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected under Articles 581(d) and 606(e) of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds of law and fact, as generic complaints regarding the absence of motivation do not satisfy the requirement to indicate the specific reasons supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds generic complaint Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende motivation requirement abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
- Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAILATTI ROMANA nato a BIELLA il 09/06/1972 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 23.06.2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 19/06/2019, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. La ricorrente, senza operare alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, si limita ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine ai proposti motivi di appello. Si tratta di un assunto del tutto generico e, peraltro, puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza impugnata.

2. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 3 -Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presi te Afitonell Disi 4 Gasto e And reazza ti2(0xLeC: