Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19812/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and failed to specifically address the reasoning in the lower court's decision. The appellant argued for a violation of law regarding liability and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these claims lacked the required critical comparison with the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appellant was not without fault and ordered the payment of procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and do not provide a specific, argumentative critique of the contested decision, thereby failing to meet the statutory requirement for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic arguments procedural costs Cassa delle ammende critica argomentata art. 581 c.p.p. detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 581 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.6, n.20377 del 11/03/2009
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAREK ABDUL nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 07/04/2021 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 03/02/2020 dal Tribunale di Imperia, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 per la sola detenzione della cocaina, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi con cui deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecifìcità. 2.Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le diffuse argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (pagg 2 e 3), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensor