Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19811/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted it after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals to the Supreme Court are no longer permitted and must be signed by registered defense counsel. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal void ab initio, resulting in a dismissal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible and must be submitted by registered defense counsel.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing defense counsel requirement Law 103/2017 procedural defect motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Law No. 103 of 2017
art. 444 cod.proc.pen
1.Con sentenza del 30/09/2021 pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Padova applicava all'attuale ricorrente la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep.
Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018
Corte Cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI ACHREF nato il 28/12/1997 avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 30/09/2021 pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Padova applicava all'attuale ricorrente la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina).

2. Avverso la predetta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod . pro. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il P