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Ordinanza — n. 19810/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19810/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a lack of motivation regarding the description of the crime and the defendant's conduct, but the court noted these grounds do not fall within the narrow categories of admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Cassation Appeal Admissibility Requirements Lack of Motivation Procedural Costs rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPI DANIEL nato il 21/08/1996 avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO1/2=322:212-2M udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo alla descrizione del fatto di reato ed alle modalità della condotta, in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. i Il Consigliere estensore Il Pr idente Gianni Filippo Reynaud Gastone Andreazza 9-P DEPOSITATO IN CA N RIA 19