Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely reproachful and not challenging the penalty confirmation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by SODA FALL inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of a sentence for illegal drug possession, arguing violations of criminal law and lack of reasoning regarding the penalty. The court rejected this because the appeal merely reproduced criticisms already addressed by the lower court without substantively confronting the assessment of the drug quantity and type.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODA FALL nato il 25/03/1998 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e mancanza della motivazione con riguardo alla conferma della pena inflitta in primo grado, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, con cui il ricorrente neppure pienamente si confronta posto che la gravità della detenzione illecita di stupefacente - che, peraltro, ha giustificato una pena base di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, t.u. stup. - è stata valutata in sentenza non già con riguardo alla percentuale di principio attivo, bensì al numero di dosi ed alla natura di droga "pesante" della cocaina detenuta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Gaston Andreazza DEPOSIT.ATO IN CA, • MIA 19 i t 21)