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Ordinanza — n. 19800/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition without a qualified lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19800/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without a qualified lawyer's signature, violating the mandatory requirement introduced by Legislative Decree 103/2017. The appellant argued for the recognition of continuity between current facts and prior convictions, but the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine of €3,000.

Regesto Legislator

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Legislative Decree 103/2017; Art. 613 of the Code of Criminal Procedure: The requirement for a qualified lawyer's signature on criminal appeals renders a personally filed petition inadmissible unless the party can demonstrate they were not at fault for the omission.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility qualified lawyer signature Legislative Decree 103/2017 personal filing defect procedural costs award reiterazione di reati penali criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Legislative Decree 23 June 2017, no. 103
Article 613 of the Code of Criminal Procedure
103, che — a decorrere dal 3/8/2017 — ha modificato l'art. 613 cod.
Article 616 of the Code of Criminal Procedure
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
103, che — a decorrere dal 3/8/2017 — ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court Judgment 13 June 2000, no. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZIL YASSINE nato il 25/05/1995 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dato avviso alle parti". udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/9/2021, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia emessa il 23/11/2020 dal Tribunale di Monza, con la quale Yassine Azil era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui al processo ed altre condotte già definite con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Monza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione della I. 23 giugno 2017, n. 103, che — a decorrere dal 3/8/2017 — ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il .2igliere estensore _ Il Presi nte 2-, ( _icy_r on i LA___ Gastone ndr azza e •:(.) IN C