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Ordinanza — n. 19799/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19799/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19799/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 06/07/2020 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 10/09/2019 del Tribunale di Macerata, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina) lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, art. 192 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19799/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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partecipazione al reato coazione sessuale corresponsabilità della vittima atto sessuale con un detenuto testimonianza della vittima reati sessuali

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
Con sentenza pronunciata in data 06/07/2020 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 10/09/2019 del Tribunale di Macerata, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 192 cod.proc.pen
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDUL REHMAN nato il 18/10/1991 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 06/07/2020 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 10/09/2019 del Tribunale di Macerata, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina) lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito, evidenziando come le risultanze istruttorie consentivano di ritenere accertato la condotta concorsuale del ricorrente (consapevole contributo materiale all'altrui detenzione illecita realizzato mediante la messa a disposizione della propria auto per il trasporto dello stupefacente, svolgendo il ruolo di autista). Il ricorrente/si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte ironponellpi/gtasi Gastor4 Andreazza o,k,' DER'S1TA.