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Ordinanza — n. 19797/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19797/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPOSOVA ALICA nato il 08/03/1969 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione dell'ipotesi della detenzione di stupefacente a fini esclusivamente personali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19797/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite scemata imputabilità motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPOSOVA ALICA nato il 08/03/1969 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione dell'ipotesi della detenzione di stupefacente a fini esclusivamente personali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;

Considerato, in particolare, che la doglianza, peraltro concernente la ricostruzione del fatto, è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, con cui la ricorrente neppure pienamente si confronta, avendo la sentenza individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio (v. pagg. 4-5), senza che questa Corte possa procedere ad una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pre dente Gianni Filippo Reynaud Gaston Andreazza DEPOTT:,.TO :N CANCELLERIA 19